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Richiesta di collaborazione nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli accordi della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e del 17 aprile 2025.
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è disciplinata dall’art. 37, del D.Lgs. n. 81/2008 e.s.m.i. che stabilisce gli obblighi formativi a carico dei datori di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore. Si prevede in particolare che la formazione deve essere sufficiente ed adeguata ai rischi e rispettosa delle conoscenze linguistiche dei lavoratori, “con particolare riferimento a:
L’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni, approvato il 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012 e oggi l'Accordo approvato 17 aprile 2025 (in G.U. n.119 del 24 maggio 2025), hanno disciplinato, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori. Gli accordi riguardano in particolare la formazione generale prevista dal titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, nonché quella “specifica”, relativa ai rischi riferiti alle mansioni e al settore di attività dell’azienda, prevista nei titoli successivi.
Gli accordi inoltre, relativamente alla collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, prevedono che il datore di lavoro inoltri, per la realizzazione delle attività formative rivolte ai lavoratori, preventiva richiesta di collaborazione all’organismo paritetico. In particolare l’Organismo Paritetico dev’essere costituito nell’ambito di associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e che operano nel settore e nel territorio di competenza (art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, il datore di lavoro dovrà tenerne conto nella pianificazione e nella realizzazione delle attività formative.
Qualora, invece, la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro i 15 giorni successivi dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere con la realizzazione delle attività formative programmate.
L’Organismo Paritetico Regionale Veneto per la sicurezza, al fine di dare attuazione già alle disposizioni dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ha ritenuto opportuno proporre un modello di richiesta di collaborazione, da utilizzare uniformemente sul territorio regionale che l’Organismo Paritetico Provinciale tra Confindustria Vicenza, Apindustria Vicenza e CGIL CISL UIL di Vicenza hanno ritenuto di adottare con alcune modifiche a fronte anche della emanazione dell'accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
Le aziende interessate all’attuazione in conto proprio e/o tramite agenzie/società di consulenza dei corsi di formazione dei propri lavoratori devono compilare ed inviare la richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico Provinciale mediante il modello elettronico predisposto in questo sito web. Qualora l’azienda abbia programmato una pluralità di attività formative, è ammesso l’invio di un’unica richiesta di collaborazione.
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